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Piano d’intervento operativo per il miglioramento della qualità dell’aria: misure strutturali e temporanee di limitazione delle emissioni

ORDINANZA DEL SINDACO N° 12 DEL 01/09/2021 PER L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI (deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021)
Data:
Giovedì, 02 Settembre 2021

Descrizione

Il Comune di Occhieppo Superiore è tra i comuni interessati all’adozione dei provvedimenti contenuti nell’allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021;

pertanto il Comune è chiamato ad attuare, in particolare, le misure di breve periodo, non relative al settore trasporti, di cui ai punti da 1.1. a 1.6. dell’allegato A, nonché il potenziamento dei controlli di propria competenza di cui al punto 1.7. del medesimo allegato A, anche attraverso la definizione di obiettivi di risultato.

In relazione alle motivate esigenze di salvaguardia della salute pubblica, di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale si adotta apposita ordinanza al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera, tra cui:

Limitazioni strutturali
- obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l’obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;
divieto di abbruciamento di materiale vegetale,di cui all’art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dall’1 settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l’interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l’allontanamento dei residui colturali non risulti possibile;Testo completo dell'Ordinanza in allegato

 

 


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Ultimo aggiornamento

25/10/2023




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