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SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE. WHISTLEBLOWING





Descrizione

Il sistema per la segnalazione di condotte illecite è indirizzato al whistleblower, inteso come la persona che intende segnalare violazioni di cui sia venuta a conoscenza in un contesto lavorativo.

L’istituto del whistleblowing è uno strumento a disposizione del settore pubblico e privato che si prefigge di regolamentare e facilitare la segnalazione di illeciti di cui il soggetto segnalante, il cosiddetto “whistleblower”, sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, anche mediante la previsione di significative forme di tutela nei confronti dello stesso segnalante e degli altri soggetti coinvolti.

In Italia il whistleblowing è regolato dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e dalle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

Quali violazioni è possibile segnalare

Le violazioni che è possibile segnalare secondo le nuove disposizioni del decreto legislativo n. 24 del 2023 sono i comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti; illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; atti od omissioni riguardanti il mercato interno; atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

La violazione segnalabile non può consistere in una mera irregolarità.

Non sono altresì ricomprese le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

Le segnalazioni possono essere effettuate utilizzando i collegamenti indicati più sotto con priorità al collegamento WHISTLEBLOWINGPA

 


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